In materia di conto deposito grazie al ddl sulla concorrenza n. 124/2017 gli acquirenti di case e beni immobili avranno meno preoccupazioni. In questo ambito purtroppo vi è il rischio di frodi.
Fino a pochi mesi fa il privato interessato all’acquisto era più esposto, in quanto pagare in anticipo la somma non era così sicuro.
Vi sono stati casi in cui i venditori incassavano tramite notaio la somma e al momento delle firme scappavano via. Dal 29 agosto scorso la situazione è diventata più rassicurante.
I conti deposito prima della pubblicazione della legge 124
Il sistema che regolava l’acquisto di immobili tra privati era regolato sulla base della cronologia dei versamenti dei conti deposito. Nell’intervallo di tempo tra la stesura dell’atto notarile e il momento in cui si trascrive il contratto nei registri degli atti immobiliari le due parti interessate alla compravendita potevano versare in situazioni contrapposte.
Il venditore da una parte poteva essere esposto a debiti verso terze persone (in tale situazione l’immobile gli veniva pignorato o sequestrato nel peggiore dei casi). L’acquirente a sua volta si trovava così ad aver sborsato una cifra notevole senza non avere comprato nulla. O addirittura ritrovandosi un immobile di proprietà soggetto a vincoli da parte di terze persone.
Ddl concorrenza. Cosa dice la legge 124/2017
Grazie all’entrata in vigore del ddl concorrenza n. 124 gli acquirenti possono chiedere che la somma sia depositata dal notaio in un conto deposito fino alla trascrizione del contratto sui registri degli atti immobiliari. L’acquirente può scegliere autonomamente di utilizzare il conto deposito, senza che sia necessario il consenso da parte del venditore.
La legge mette al sicuro gli acquirenti da quei venditori che dopo aver fatto il preliminare d’acquisto non proseguono alla trascrizione degli atti dal notaio. Precisiamo che con la trascrizione degli atti la proprietà passa ufficialmente dal venditore all’acquirente. La tutela è rappresentata per due fondamentali:
- vendita della proprietà ad un’altra persona
- rischio di ipoteca sull’immobile che si sta acquistando.
Più precisamente l’acquirente versa la somma al notaio che redige il contratto e lo trascrive nei registri. Il notaio accerta la correttezza della transazione e versa la somma al venditore. Questa formalità dura massimo 5 giorni lavorativi. Nell’eventualità che sulla casa ci siano dei vincoli da parte di terzi, il notaio salda i debiti ad ognuno di loro e verserà la restante parte al venditore.
Per un miglior conto deposito
Il ddl concorrenza 124 suggerisce quindi che il notaio debba avere un conto corrente dedicato alle somme che gli acquirenti dovranno versare. La gestione di questo piccolo fondo da parte della figura notarile è soggetta a una serie di osservanze. In quanto garante della transazione egli:
- non può generare interessi su questa somma e non può utilizzarli per altri scopi se non per pagare il venditore;
- non può pagare i suoi creditori personali con le somme presenti nel conto deposito;
- è consapevole che le somme non rientrano nel proprio testamento personale e quindi non possono passare in mano agli eredi;
- è consapevole che le somme non fanno parte della comunione dei beni col coniuge;
- è tenuto a versare esclusivamente sul conto deposito dedicato la somma ricevuta dall’acquirente;
- deve tenerli depositati su tale conto fino al momento della trascrizione degli atti della compravendita.
Per concludere, è chiaro che vi è una maggior tutela delle transazioni immobiliari. Soprattutto in casi specifici e spinosi rappresentati da ipoteche, pignoramenti e quant’altro. Chi non procede alla trascrizione agli atti dal notaio è sicuramente più esposto al rischio di frode, rischiando di non riavere la somma versata.
Grazie a questa legge i notai prendono in custodia l’intera somma versandola su un conto corrente esclusivo ed univocamente atto allo scopo. Nell’eventualità avversa di acquisti non atti a essere conclusi o esposti al rischio di sanzioni per pregressi debiti, recuperare la somma sarà molto più semplice.